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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11103 del 19/04/2019 (Rv. 653465 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione sussidiaria - Accertamento delle condizioni di legge - Dovere di cooperazione istruttoria circa la situazione del Paese di origine - Utilizzo dei rapporti conoscitivi elaborati dal Ministero - Natura di fonti qualificate.
Stato
decisa il 2019-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653465-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria officiosa sulla situazione del Paese di origine del richiedente che incombe sulle autorità decidenti - ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25 del 2008 - è correttamente adempiuto acquisendo le necessarie informazioni anche dai rapporti conoscitivi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, trattandosi di fonti qualificate equiparate a quelle di altri organismi riconosciuti di comprovata affidabilità e perché provenienti da un dicastero istituzionalmente dotato di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. 29/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)