Sez. 2, Sentenza n. 1559 del 20/02/1997 (Rv. 502568 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE | Negozio concluso dall'amministratore - Limiti al mandato - Superamento - Interesse ad impugnare il negozio da parte del terzo contraente - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
Poiché i limiti al potere rappresentativo dell'amministratore, desumibili dagli artt. 1130 e 1131 cod. civ., sono posti nell'esclusivo interesse del condominio, il terzo non è legittimato a far valere il superamento di essi nel negozio concluso con detto amministratore (nella specie un appaltatore aveva impugnato la clausola compromissoria, accedente al relativo contratto concluso con l'amministratore, perché atto di straordinaria amministrazione ex art. 807 ultimo comma cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)