Sez. 1, Sentenza n. 5586 del 26/10/1981 (Rv. 416306 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONFLITTO POSITIVO - DENUNCIA CON REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - RISOLUZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONFLITTO POSITIVO - DENUNCIA CON REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - RISOLUZIONE - CRITERI.*
Il conflitto positivo di Competenza derivante dalla dichiarazione di fallimento dello stesso soggetto da parte di due tribunali diversi può essere denunciato con regolamento di Competenza d'ufficio, a norma dell'art. 45 cod. proc. civ. e deve essere risolto a favore del tribunale ove è la Sede effettiva dell'impresa, la quale va ravvisata nel luogo ove risulta impiegato il personale ed accentrate le relative posizioni previdenziali ed assicurative, ove è tenuta la contabilità e sono conservati i documenti sociali, ove si svolgono i rapporti con i terzi (fornitori, acquirenti ed associazioni sindacali) e sono notificati gli Atti esecutivi promossi dai creditori. (V. 2555/79, mass. N. 398885, sulla seconda parte; (V. 635/79, mass. N. 389547; (V. 166/78, mass. N. 389462; (V. 255/78, mass. N. 389547; (Conf. 2555/79, mass. N. 398884, sulla prima parte; (Conf. 635/79, mass. N. 396787; (Conf. 255/78, mass. N. 389546).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)