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Sez. 1, Sentenza n. 166 del 13/01/1978 (Rv. 389462 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - IMPRENDITORE CON AUTONOME E DISTINTE ATTIVITA IMPRENDITORIALI IN LUOGHI DIVERSI - TRIBUNALE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389462-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - IMPRENDITORE CON AUTONOME E DISTINTE ATTIVITA IMPRENDITORIALI IN LUOGHI DIVERSI - TRIBUNALE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Al fine dell'individuazione del tribunale territorialmente competente alla dichiarazione di fallimento di un imprenditore, il quale abbia autonome e distinte attivita imprenditoriali in luoghi diversi, non puo trovare applicazione il criterio della Sede principale dell'impresa (art 9 del RD 16 marzo 1942 n 267), che riguarda la diversa ipotesi del soggetto con unica attivita imprenditoriale. In detto caso, la Competenza spetta astrattamente a ciascun tribunale del luogo in cui abbia Sede ciascuna impresa, con la conseguenza che, in forza dei principi della prevenzione e dell'unicita della procedura concorsuale, la dichiarazione di fallimento emessa da uno degli indicati tribunali osta a che gli altri possano successivamente dichiarare il fallimento dello stesso soggetto.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)