Sez. 3, Sentenza n. 21681 del 13/10/2009 (Rv. 609717 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | "Translatio iudicii" - Riassunzione tempestiva della causa dinanzi al giudice dichiarato competente - Mancata iscrizione della causa a ruolo - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
Avvenuta la "translatio iudicii" davanti al giudice competente con comparsa in riassunzione notificata nel termine perentorio assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente, la mancata iscrizione della causa a ruolo non determina l'estinzione del processo a norma del terzo comma dell'art. 307 cod. proc. civ., posto che il processo, venendosi a trovare in una situazione di quiescenza ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo citato, può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente, già adito con la precedente tempestiva riassunzione.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)