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Sez. L, Sentenza n. 5790 del 16/03/2006 (Rv. 587673 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Termine di decadenza - Periodo di sospensione ex art. 46 della legge n.88 del 1989 per la conclusione del procedimento amministrativo - Computo - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587673-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il periodo di sospensione previsto dall'art. 46 della legge n.88 del 1989 per la conclusione del procedimento amministrativo, è previsto in trecento giorni, poiché in mancanza del provvedimento negativo dell'istituto sull'istanza dell'assicurato, al decorso dei centoventi giorni occorrente per il verificarsi del silenzio-rifiuto ex art. 7 della legge n.533 del 1973, si deve aggiungere il termine massimo di novanta giorni concesso all'assicurato per proporre ricorso amministrativo e, quindi, ulteriori novanta giorni per il formarsi del silenzio rigetto del ricorso (art.98, terzo comma, del r.d.l. n.1827 del 1935 e art. 46, comma 6, della legge n.88 del 1989); ma ha una durata inferiore di duecentodieci giorni, ove l'assicurato non presenti tempestivamente ricorso amministrativo, dovendosi, in tale ultima ipotesi, ritenere la conclusione del procedimento dopo i novanta giorni dalla decorrenza dei centoventi giorni concessi all'istituto per provvedere sulla domanda, oppure ancora inferiore, se l'ente provveda sulla domanda prima dei centoventi giorni, e nel contempo l'assicurato proponga ricorso prima della scadenza del termine di novanta giorni concessogli al riguardo e intervenga il provvedimento dell'ente sul ricorso prima della scadenza dei novanta giorni.

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 98 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)