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Sez. L, Sentenza n. 2865 del 14/02/2004 (Rv. 570126 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Termine annuale di prescrizione - Decorrenza - Individuazione del momento di insorgenza dell'obbligo incombente sull'ente previdenziale - Presentazione di ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda - Effetto sospensivo sul decorso del termine - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570126-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Il termine annuale di prescrizione dell'indennità di maternità ex art. 15 legge n. 1204 del 1971, la quale matura di giorno in giorno e si risolve in un complesso di diritti a ratei giornalieri, decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, dovendosi tenere presente, a tali fini, che: a)una volta presentata tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre per l'ente previdenziale dal giorno di maturazione degli stessi, sicché il silenzio rifiuto del medesimo ente si perfeziona con il decorso di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, per i ratei maturati contestualmente o precedentemente alla stessa e tempestivamente richiesti, e dal giorno di maturazione di ciascun rateo per quelli maturati successivamente alla domanda amministrativa; b) il procedimento amministrativo derivante dalla presentazione di ricorso avverso il provvedimento di diniego (o il silenzio rifiuto) dell'ente ha effetto sospensivo del termine di prescrizione.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)