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Sez. 4, Sentenza n. 1622 del 22/05/1998 Cc. (dep. 04/06/1998) Rv. 211627 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Natura di impugnazione - Esclusione - Disciplina sulle impugnazioni richiamata dal comma sesto dell' art. 666 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni: riguarda solo il ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza decisoria che conclude il predetto procedimento. .
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211627-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il procedimento che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, secondo le disposizioni dell'art. 666 cod. proc. pen., non ha natura di impugnazione, ma è un procedimento di prima istanza volto a stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione; ad esso non trova pertanto applicazione la disciplina sulle impugnazioni, richiamata dal comma sesto del medesimo art. 666, che riguarda solo il ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza decisoria che conclude il predetto procedimento. (Fattispecie in cui a fronte di un incidente di esecuzione con cui il p.m. aveva contestato soltanto la liquidazione delle spese di conservazione liquidate al custode di un ciclomotore, il giudice dell'esecuzione ha accolto il rilievo, ma ha aumentato di ufficio l'indennità di custodia). (V. Corte Cost. 20 febbraio 1997, n.45).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)