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Sez. 4, Sentenza n. 11019 del 09/10/1996 Ud. (dep. 20/12/1996) Rv. 206324 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Eccezionalità dell'istituto - Sussistenza - Condizioni - Richiesta di parte - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206324-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

L'istituto della rimozione del dibattimento in appello, anche nell'ipotesi della richiesta di parte oltre che in quella d'ufficio, costituisce un'eccezione rispetto alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, per cui ad esso può e deve farsi ricorso - non importa se su richiesta dell'appellante o d'ufficio - solo quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)