diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1833 del 22/02/1983 Ud. (dep. 01/03/1983) Rv. 157701 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MANCATA ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - DEDUZIONE DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157701-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MANCATA ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - DEDUZIONE DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nell'ipotesi in cui il giudice di merito, applicando una causa estintiva del reato, respinga la richiesta di assoluzione con formula ampia, eventuali vizi di motivazione non sono denunciabili in Cassazione, in quanto l'inevitabile rinvio ad altro giudice di merito, conseguente all'accoglimento del ricorso, non è compatibile con l'Obbligo dell'immediata declaratoria della causa estintiva. (Conf mass n 154869 ed ivi citata; (Conf mass n 154544).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)