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Sez. 5, Sentenza n. 1173 del 24/06/1982 Cc. (dep. 09/07/1982) Rv. 154544 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, E IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154544-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, E IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

La sentenza del giudice di merito che applichi l'amnistia o altra causa estintiva del reato e respinga esplicitamente o implicitamente l'istanza di assoluzione con formula piena, non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, perché ne deriverebbe, nel caso di accertamento della sussistenza del vizio, un annullamento con rinvio incompatibile con il dovere di declaratoria immediata delle cause estintive del reato previsto dall'art. 152, secondo comma, cod. proc. pen. a meno che non risulti la prova evidente della innocenza dell'imputato o manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato. (Conf mass n 151597 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)