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Sez. L, Sentenza n. 35 del 03/01/2011 (Rv. 615938 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Presupposti - Onere della prova - Sul datore di lavoro - Valutazione - Apprezzamento di fatto - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615938-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto che correttamente la corte di merito avesse escluso la legittimità del licenziamento del lavoratore a cui era stato contestato di essere entrato nei locali dell'azienda fuori dall'orario di lavoro nonché di non aver comunicato all'azienda fatti ad essa pregiudizievoli, in quanto l'accesso gli era stato consentito dall'addetto alla "reception", dal che era desumibile la non necessità di una apposita esplicita autorizzazione datoriale, e considerato che, in realtà, i predetti fatti erano già a conoscenza della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)