Sez. 1, Ordinanza n. 16860 del 19/06/2024 (Rv. 671658-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Unità Dublino - Impugnazione del decreto di trasferimento - Rito camerale speciale - Ratio - Piena applicabilità delle norme ordinarie - Esclusione - Successiva precisazione dei motivi di impugnazione - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di provvedimenti adottati dall'Unità Dublino, nel procedimento di impugnazione del decreto di trasferimento, disciplinato dall'art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, che prevede un rito camerale speciale, connotato da forme semplificate e dall'urgenza, non trovano piena applicazione le norme del processo ordinario ed è, pertanto, ammessa la precisazione dei motivi di nullità con note successive al ricorso o nella discussione orale, in assenza di preclusioni ed attesa la prioritaria esigenza di armonizzare la celerità del rito con l'effettività della tutela, imposta dall'art. 27, par. 1, del reg. n. 604 del 2013. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito, che non aveva esaminato la questione del mancato assolvimento degli obblighi informativi, sollevata dal migrante in una memoria autorizzata).
Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 5, Costituzione art. 24, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)