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Sez. L, Sentenza n. 7712 del 23/04/2004 (Rv. 572246 - 01)

SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Lavoratori minerari - Indennità di pre-pensionamento ex art 6, secondo comma, legge regionale n. 42 del 1972 - Delega amministrativa dalla Regione all'Ente Minerario Siciliano, ex art. 29 della legge regionale n. 54 del 1981 - Trasferimento delle relative obbligazioni - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572246-01

SICILIA - MINIERE - IN GENERE

Con riferimento all'indennità di prepensionamento prevista e disciplinata dall'art. 6, della legge Regione Sicilia 6 giugno 1975, n. 42, in favore dei lavoratori dell'industria mineraria assoggettati alla risoluzione del rapporto di lavoro, la disposizione di cui all'art. 29 della legge Regione Sicilia 11 aprile 1981, n. 54, pur avendo trasferito all'Ente Minerario Siciliano, con delegazione amministrativa, la competenza dell'amministrazione del personale in attesa di pensionamento, con la conseguente legittimazione passiva dell'E.M.S. per le domande aventi per oggetto l'indennità di prepensionamento, non ha trasferito dalla Regione all'ente le obbligazioni relative a detta indennità, atteso che venne istituito presso tale ente un fondo a gestione separata alimentato dalla Regione per l'erogazione della indennità e che con la stessa norma si faceva carico alla Regione di reintegrare l'ente nelle disponibilità da esso destinate alla gestione del fondo; ne consegue che l'E.M.S. non è tenuto a rispondere verso la Regione di obbligazioni sempre rimaste a carico di essa.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 11/04/1981 num. 54 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)