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Sez. U, Sentenza n. 898 del 30/01/1991 (Rv. 470718 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Lavoratori minerari cinquantenni - Periodo compreso tra il licenziamento ed il reimpiego o il raggiungimento dell'età pensionabile - Indennità mensile prevista dalla legge della Regione Sicilia n. 42 del 1975 - Natura - Diritto soggettivo del beneficiario - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato in atto e mancata previsione di un procedimento di composizione in via amministrativa - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470718-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere

L'indennità mensile prevista dalla legge della Regione Sicilia 6 giugno 1975 n. 42 in favore dei lavoratori minerari cinquantenni, per il periodo compreso tra il licenziamento ed il reimpiego con rapporto di lavoro a carattere continuativo o il raggiungimento dell'età pensionabile (fissata in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione globale di fatto percepita nel mese anteriore al licenziamento), costituisce un'erogazione assistenziale, rientrante nella categoria delle cosiddette obbligazioni pubbliche, che, in quanto prevista da una norma di relazione, mancando ogni margine di discrezionalità amministrativa in ordine ai soggetti beneficiari, all'entità ed alla durata di essa, è oggetto non di un interesse legittimo ma di un diritto soggettivo. Ne consegue che le relative controversie spettano alla giurisdizione del giudice ordinario - indipendentemente dalla circostanza che l'indennità stessa debba essere erogata ratione temporis dalla Regione o dall'Ente Minerario Siciliano - ed alla competenza per materia del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ., non rilevando in contrario né il fatto che essa non inerisca ad un rapporto di lavoro subordinato in atto né la mancata previsione, ai sensi dell'art. 443 dello stesso codice, di un procedimento per la composizione in sede amministrativa della controversia. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva incluso nella retribuzione, da prendere a base della detta indennità mensile, la cosiddetta indennità di sparo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 11/04/1981 num. 54 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)