Sez. 4, Sentenza n. 19481 del 04/03/2008 Cc. (dep. 15/05/2008) Rv. 240174 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - CASI | Nuove fonti di prova - Poteri e criteri di valutazione del giudice - Limiti.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - CASI
Ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere, le nuove prove poste a sostegno della richiesta devono essere oggetto, nel merito, di una valutazione d'idoneità a determinare, nel caso concreto, il rinvio a giudizio, non a fondare o meno un giudizio di colpevolezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)