Sez. 5, Sentenza n. 30869 del 11/04/2003 Cc. (dep. 23/07/2003) Rv. 228324 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - CASI | Nuove fonti di prova - Poteri e criteri di valutazione del giudice - Indicazione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - CASI
Ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere, le nuove prove poste a sostegno della richiesta devono essere oggetto, nel merito, d'una valutazione di idoneità, la quale può concludersi positivamente quando il giudice ritenga che, se fossero state conosciute nel momento conclusivo della udienza preliminare, in luogo della sentenza sarebbe stato deliberato il rinvio a giudizio dell'interessato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 434
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)