Sez. 6, Sentenza n. 2970 del 28/09/1999 Cc. (dep. 15/10/1999) Rv. 214556 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - CASI | Prova - Nuova fonte - Idoneità alla valutazione - Conseguenze.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - CASI
I casi di revoca della sentenza di non luogo a procedere sono subordinati alla sopravvenienza o alla scoperta di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già esistenti, possono determinare il rinvio a giudizio. Il che comporta che la fonte di prova deve avere idoneità ad essere valutata positivamente ai fini di un'ipotesi di affermazione di responsabilità dell'eventualmente rinviato a giudizio e che, a tal fine, occorre, da parte del giudice per le indagini preliminari, un esame nel merito di quella idoneità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 434
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)