Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 15 giugno 1976, causa 113/75
Epigrafe
Nel procedimento 113-75,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE dal tribunale di Genova, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
GIORDANO FRECASSETTI
e
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO,
domanda vertente sull'interpretazione della nozione di «giorno dell'importazione» per la determinazione del prelievo da applicare ai cereali (artt. 17 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 e 15 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120),
La CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
A — 1. L'art. 17 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU del 20 aprile 1962, pag. 933) dispone, al n. 1, che:
«L'ammontare del prelievo intracomunita-rio o di quello nei confronti dei paesi terzi che deve essere riscosso, è quello applicabile nel giorno dell'importazione.»
2. L'art. 15 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo al-l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU del 19 giugno 1967, pag 2269) stabilisce anch'esso, al n. 1, che:
«Il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione».
paragrafo 2
B — 1. Nel periodo dal maggio 1967 al marzo 1968, l'attore nella causa principale importava in Italia varie partite di granoturco, e presentava le rispettive dichiarazioni, che venivano accettate dalla dogana di Genova.
Trattandosi di quantitativi rilevanti, lo sdoganamento avveniva a più riprese, con estrazioni ripartite nel tempo.
Nella liquidazione delle bollette veniva applicato — come richiesto dall'attore, in quanto i prelievi comunitari avevano nel frattempo subito forti variazioni — il prelievo vigente alla data di presentazione di ciascuna domanda, allorché esso risultava più favorevole di quello in vigore alla data dell'accettazione delle rispettive dichiarazioni d'importazione e della presentazione di una precedente domanda di estrazione e sdoganamento.
Successivamente, in seguito ad un controllo, la resistente nella causa principale ingiungeva all'importatore il pagamento della somma di Lit. 2710190, oltre alle spese, per differenza di diritti di prelievo.
Risultava poi, benché ciò non fosse specificato nell'atto d'ingiunzione, che la dogana di Genova aveva ritenuto di dover applicare il prelievo vigente alla data di estrazione e sdoganamento dei vari quantitativi di merce, qualora esso fosse più favorevole all'importatore di quello vigente alla data di accettazione della dichiarazione d'importazione.
2. Avendo l'importatore fatto opposizione alla suddetta ingiunzione dinanzi al tribunale di Genova, questo, con ordinanza 31 ottobre 1975, ha sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali relative
«1o all'interpretazione dell art. 17 del regolamento CEE 4 aprile 1962 n. 19, e dell'art. 15 del regolamento CEE 13 giugno 1967 n. 120, nel punto in cui viene stabilito che il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione, al fine di chiarire:
a) se per “giorno dell'importazione” deve intendersi il giorno di presentazione da parte dell'importatore, o di accettazione da parte della dogana, della dichiarazione di importazione della merce, ovvero il giorno in cui la merce viene lasciata alla libera disponibilità dell'importatore dopo esaurite le operazioni di sdoganamento della merce stessa;
b) se, nell'ipotesi in cui una partita di merce venga sdoganata a più riprese, debba intendersi per 'giorno dell'importazione' quello dello sdoganamento di ogni singolo quantitativo di merce, o quello in cui avviene lo sdoganamento del primo ovvero dell'ultimo quantitativo della stessa partita di merce;
c) se, nell'ipotesi in cui intervengano variazioni nella misura del prelievo fra la data di presentazione o accettazione della dichiarazione di importazione e la data dello sdoganamento della merce, possa trovare applicazione il prelievo inferiore fra quelli vigenti nelle due date suddette, o anche quello, in ipotesi ancora inferiore, in vigore in una data intermedia fra le altre due;
2o all' interpretazione della raccomandazione della Commissione CEE diretta agli Stati membri in data 25 maggio 1962, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29 giugno 1962, al fine di chiarire se tale raccomandazione, avente per oggetto i dazi doganali, possa trovare applicazione anche in materia di prelievi comunitari.»
3. L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 25 novembre 1975.
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle CC.EE., il 27 gennaio 1976, l'attore nella causa principale, il 6 febbraio 1976, e il governo della Repubblica italiana, il 12 febbraio 1976.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
A — 1. L'attore nella causa principale ricorda che, al fine di evitare disparità di trattamento nelle operazioni di sdoganamento, la raccomandazione della Commissione 25 maggio 1962 (GU del 29 giugno 1962, pag. 1545), indirizzata a tutti gli Stati membri suggeriva di unificare i procedimenti relativi a tali operazioni.
In materia doganale — egli sostiene — non si parla più, attualmente, di «valicare la frontiera», ma di «immissione al consumo». Questa espressione ha un preciso significato giuridico, e coincide con l'accettazione, da parte della dogana, della dichiarazione d'importazione. L'aliquota da applicare è perciò quella vigente al momento di tale accettazione.
Tuttavia, nella raccomandazione s'invitano gli Stati membri a statuire che, qualora, prima che l'ufficio doganale abbia dato l'autorizzazione per l'uscita della merce, intervenga una riduzione dell'aliquota del dazio doganale applicabile, il dichiarante possa chiedere l'applicazione dell'aliquota più favorevole.
L'Italia ha dato seguito a tale raccomandazione con l'art 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale (DPR 26 giugno 1965, n. 723).
Sembra potersi affermare che la raccomandazione della Commissione ha inteso riferirsi alla nozione di diritti d'entrata in senso lato, cioè ai dazi doganali in genere, e quindi ai prelievi.
Anche a questi deve applicarsi la disciplina vigente per i dazi doganali, in particolare quanto alla portata e agli effetti dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.
Ciò trova conferma nella sentenza della Corte 15 dicembre 1971 (causa 35-71, Racc. 1971, pag. 1083), secondo cui «l'aliquota del prelievo è … quella vigente il giorno in cui la merce viene messa definitivamente in libera pratica», come pure nell'art. 2 della direttiva n. 74 del 4 marzo 1969, negli artt. 8 e 15 del regolamento 10 luglio 1970, n. 1373, e nella sentenza della Corte 15 maggio 1974 (causa 186-73, Racc. 1974, pag. 533).
La merce di cui trattasi nella fattispecie ha costituito oggetto di una regolare dichiarazione d'importazione, accettata dall'ufficio doganale, mediante la quale essa è stata definitivamente introdotta nel territorio doganale di uno Stato membro, e quindi immessa sul mercato interno della Comunità. Di conseguenza, ad essa va applicato il prelievo vigente alla data del-l'accettazione della dichiarazione, perché, per effetto di tale accettazione, la merce viene messa definitivamente in libera pratica.
2. La disciplina stabilita per i dazi doganali va applicata altresì ai prelievi, fra l'altro per quanto riguarda il diritto dell'importatore di chiedere l'applicazione dell'aliquota più favorevole, qualora esista una differenza tra quella vigente alla data dell'accettazione e quella vigente alla data del materiale sdoganamento.
Ciò si desume dal fatto che il diritto all'applicazione della norma più favorevole è un principio generale di diritto tributario, dalla circostanza che l'estensione ai prelievi della disciplina relativa ai dazi è sancita da numerose disposizioni comunitarie (come quelle già ricordate) e nazionali (art. 34 del testo unico vigente in Italia per il settore doganale), nonché dalla prassi, quanto meno italiana, di assimilare i prelievi ai dazi doganali e di applicare loro, in particolare, l'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale (del tutto conforme alla raccomandazione della Commissione).
3. In realtà, la causa principale verte sull'applicazione non già di due, ma di ben tre prelievi vigenti in tre diverse date. Il problema è comunque connesso all'interpretazione di norme interne, e va risolto dal giudice nazionale.
In caso di sdoganamento «a più riprese» di merci ingombranti, come i cereali, intercorre spesso un certo tempo fra la domanda di estrazione e la data di materiale sdoganamento. Poiché, nella fattispecie in esame, il prelievo vigente il giorno della domanda di estrazione era meno elevato di quello vigente sia il giorno della dichiarazione d'importazione, sia il giorno del materiale sdoganamento, l'importatore chiedeva ed otteneva l'applicazione del prelievo più favorevole. Il divario di tempo fra la domanda e il materiale sdoganamento potrebbe essere dovuto a ritardi imputabili agli uffici doganali; la soluzione dipende quindi unicamente dalla legge italiana. L'attore nella causa principale si rimette tuttavia al prudente apprezzamento della Corte.
paragrafo 2
B — 1. La Commissione osserva che è la prima volta che si chiede alla Corte una pronunzia pregiudiziale sull'interpretazione di una raccomandazione. Non è certo sorprendente, data la diversa funzione degli artt. 173 e 177, che il trattato permetta alla Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione e sulla validità di atti che sfuggono invece alla sua competenza di annullamento. Né può sorprendere un rinvio pregiudiziale come quello effettuato dal tribunale di Genova, qualora si rifletta che la norma comunitaria può essere presa in considerazione non solo ai fini della sua diretta applicazione alla controversia, ma anche come strumento per l'interpretazione della norma interna da applicare. Così l'interpretazione di una direttiva può influire sull'interpretazione delle norma nazionale emanata per la sua attuazione. Analogamente, l'interpretazione della norma interna adottata in conformità ad una raccomandazione può ricevere luce dall'interpretazione di questa. In tal caso, sulla rilevanza della questione non influisce in alcun modo l'eventuale carattere obbligatorio o meno dell'adeguamento dell'ordinamento statale alla norma comunitaria.
2. Sulle questioni sub 1o) a) e c) e 2o)
La soluzione adottata nella raccomandazione della Commissione, quanto alla determinazione dell'aliquota di dazio da applicare, deriva dalla circostanza che si è ritenuto che la data da prendere in considerazione non potesse essere anteriore al momento in cui l'importatore manifesta senza ambiguità la volontà d'immettere la merce in consumo. La dichiarazione dell'importatore non costituisce, peraltro, un elemento sufficiente. A prescindere dalle difficoltà pratiche, l'immissione in consumo è subordinata alla realizzazione di certe condizioni formali e sostanziali. La data da prendere in considerazione non può quindi essere anteriore a quella in cui l'amministrazione doganale, riconosciuta la regolarità della dichiarazione, la registra o, per così dire, l'accetta.
La raccomandazione ha tuttavia tenuto conto delle considerazioni relative alla funzione economica del dazio doganale, anche se solo per il caso di diminuzione di questo, e ciò al fine di non penalizzare l'importatore che, al momento della dichiarazione, ha contato sull'applicazione di un certo livello di dazio. La presa in considerazione del momento in cui viene concessa l'autorizzazione per il ritiro della merce — e non invece del momento del ritiro effettivo — si spiega con la volontà di non attribuire all'importatore un «premio di negligenza». La raccomandazione ha quindi inteso dare particolare rilievo al momento in cui la merce entra — o quanto meno può entrare, ad libitum dell importatore — nel circuito economico del paese d'importazione.
La soluzione accolta nella raccomandazione (non molto diversa da quella delle legislazioni anteriori degli originari Stati membri della Comunità) viene applicata ai dazi doganali da tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito, ed ai prelievi agricoli dalla Repubblica federale di Germania e dall'Italia, ove l'amministrazione doganale è incaricata della riscossione sia dei dazi, sia dei prelievi.
Se, per quanto riguarda i dazi doganali, il problema della data da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota sarà disciplinato da un atto comunitario ad effetti vincolanti solo con l'adozione della proposta di direttiva «relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci» (GU n. C 14, del 15 febbraio 1974, pag. 45; art. 12), per i prelievi agricoli, invece, i regolamenti del Consiglio che li hanno istituiti hanno di volta in volta precisato che l'importo da applicare è quello in vigore il giorno dell importazione. D'altra parte, nella summenzionata sentenza della Corte 35-71 è detto che:
«la nozione di 'giorno d'importazione', che rappresenta un criterio decisivo ai fini dell applicazione del regime dei prelievi, deve avere portata identica in tutti gli Stati membri, onde evitare che vengano applicate aliquote diverse a merci che, alla stessa data, si trovano nella stessa situazione dal punto di vista economico, e la cui introduzione nel territorio degli Stati membri ha effetti analoghi sul mercato dei prodotti agricoli.»
Benché la raccomandazione della Commissione 25 maggio 1962 non possa formalmente riferirsi ai prelievi agricoli, essa può tuttavia servire come strumento d'interpretazione della nozione di «giorno dell'importazione» contemplata dai regolamenti agricoli.
Sembra alla Commissione che la Corte, nella sentenza 35-71, abbia dato di tale nozione un'interpretazione talmente chiara da. non richiedere alcun commento.
Nel trasporre i criteri allora adottati al problema sollevato nell'ambito della causa principale, occore tener presente il diverso contesto in cui s'inquadra la questione ora in esame. Nella causa 35-71, la Corte non era stata invitata a pronunciarsi sul momento preciso della procedura di sdoganamento da prendere in considerazione. Questo problema è quindi rimasto insoluto.
Per risolverlo, si dovrà certo partire dall' idea che è necessario avvicinarsi il più possibile al momento dell'entrata effettiva della merce importata nel circuito economico. Tale momento va tuttavia escluso, in quanto non è concepibile che sia in definitiva l'importatore a determinare l'entità del prelievo. D'altra parte, il giorno dell'autorizzazione al ritiro della merce presenta l'inconveniente di non prestarsi ad una indicazione sicura della data, e di essere posteriore al momento in cui il prelievo va liquidato, se non addirittura pagato.
Non resta quindi altra scelta che quella di tener conto del momento della suddetta autorizzazione solo in collegamento con il momento (anteriore) deliaccetta-zione della dichiarazione di messa in consumo, il che coincide con la soluzione accolta dalla raccomandazione 25 maggio 1962, con la possibilità per l'importatore, in caso di diminuzione dell'aliquota, di chiedere l'applicazione del prelievo vigente il giorno dell'autorizzazione al ritiro. Questa soluzione permette di contemperare armonicamente la «ratio» della normativa agricola con la logica intrinseca della procedura doganale, le esigenze pratiche dell'amministrazione doganale con gli interessi degli importatori. Essa implica naturalmente, come già detto a proposito della raccomandazione, l'impossibilità di tener conto del prelievo, eventualmente meno elevato, in vigore in una data intermedia fra i due momenti suddetti.
L'interpretazione suggerita dalla Commissione è giustificata dal comune fondamento economico dei dazi e dei prelievi, sicchè sarebbe incomprensibile la scelta di date diverse a seconda che la protezione sia garantita mediante dazio ovvero mediante prelievo. Inoltre, essa coincide con la soluzione data dalla Corte all'analogo problema sollevato in merito alle licenze d'importazione (sentenza 186-73, già citata).
3. Sulla questione sub 1o) b)
Mentre non è possibile che una dichiarazione d'immissione in consumo sfoci in più autorizzazioni al ritiro, ciascuna relativa ad una parte della merce oggetto della dichiarazione, è per contro ammissibile che il ritiro effettivo (asportazione) della merce avvenga in maniera frazionata. La questione formulata dal giudice a quo va intesa attribuendo al termine «sdoganamento» significato equivalente ad «asportazione» della merce, il che ne rende superfluo l'esame, qualora vengano accolte le soluzioni suggerite dalla Commissione per le questioni precedenti. Tali soluzioni, infatti, non danno alcun rilievo al momento dell'asportazione (globale o frazionata).
paragrafo 3
C — 1. Secondo il governo della Repubblica italiana,«prima facie» potrebbe sembrare che la surricordata sentenza 35-71 sia risolutiva anche riguardo ai problemi sollevati nella causa principale, specialmente per l'affermazione, in essa contenuta, secondo cui «l'aliquota del prelievo è percio quella vigente il giorno in cui la merce viene messa definitivamente in libera pratica». In effetti, però, la fattispecie allora in esame rifletteva la particolare ipotesi del regime di deposito doganale.
La questione che va risolta nel presente procedimento riguarda un'importazione sottoposta a controlli successivi, in quanto l'importatore abbia ottenuto l'autorizzazione a sdoganare la merce non già in una sola volta, ma a più riprese.
Anche nel caso di sdoganamento con buoni a riprese, il prelievo viene applicato secondo l'aliquota vigente alla data di accettazione della dichiarazione doganale di importazione definitiva, che determina la destinazione delle merci al consumo nell'ambito della Comunità. In base allo stesso criterio applicato in tema di dazi doganali viene peraltro consentito all'importatore di chiedere l'applicazione, per ciascun quantitativo visitato e sdoganato, dell'eventuale più favorevole prelievo vigente alla data in cui viene utilizzato ciascun buono a ripresa.
Anche indipendentemente dai concorrenti fattori di valutazione che un analitico esame della normativa comunitaria consentirebbe di acquisire, sembra doversi quindi concludere, in definitiva, che per «giorno di importazione» debba intendersi, in via di principio, quello in cui l'ufficio doganale accetta l'atto con il quale sia dichiarata l'importazione definitiva; ed a tale nozione risultano del resto aderenti le normative doganali dei vari Stati membri. La validità di tale impostazione sembra del resto confermata, implicitamente, dalle sentenze 15 maggio 1974 (causa 186-73) e 28 maggio 1974 (causa 3-74, Racc. 1974, pag. 589). Ai prodotti soggetti al regime dei prelievi sembra quindi doversi ritenere applicabile, secondo lo stesso criterio rilevante in tema di dazi, il prelievo vigente il giorno in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione di importazione definitiva.
2. Neppure sembra che ragioni di principio si oppongano alla possibile deroga secondo cui l'importatore può chiedere l'applicazione dell aliquota più favorevole vigente il giorno dello sdoganamento.
I prelievi e i dazi doganali, se pure con finalità non del tutto coincidenti, svolgono comunque una analoga funzione e costituiscono strumenti di un uniforme criterio impositivo. Ciò risulta dalla stessa normativa comunitaria, ed in particolare dagli accordi stipulati con i Paesi associati, e dalla tariffa doganale comune allegata ai regolamenti CEE 28 giugno 1968, n. 950 (GU n. L 172, del 22 luglio 1968) e 17 novembre 1975, n. 3000 (GU n. L 304, del 24 novembre 1975), che contengono «disposizioni preliminari» uniformi e fanno espresso riferimento anche al regime dei prelievi, nonchè dalla summenzionata proposta di direttiva 21 dicembre 1973, in cui i dazi, le tasse d'effetto equivalente ed i prelievi risultano contestualmente ed unitariamente considerati, nell'ambito di un'unica disciplina.
Tali considerazioni, oltre a ribadire la necessità di far riferimento, per la individuazione del prelievo da applicare, alla data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva, inducono a ritenere rilevante, anche in tema di prelievi, il criterio in base al quale si consente all'importatore di chiedere l'applicazione dell' aliquota di dazio vigente alla data in cui si procede, secondo le ancora diverse modalità e procedure vigenti nei vari Stati membri, all'effettivo sdoganamento delle merci importate, cioè quando l'importatore, avendo superato la visita doganale e corrisposto i diritti dovuti, ottiene la concreta disponibilità delle merci (segua o meno l'effettivo ritiro di queste dagli spazi doganali).
Questa possibilità va ammessa, in particolare, nell'ipotesi di sdoganamento con buoni a riprese, specialmente quando si consideri ch'essa risponde all'esigenza di garantire l'effettiva competitività dei prodotti di cui trattasi sul mercato interno (proprio in coerenza con la funzione stessa del regime dei prelievi), mentre l'applicazione del prelievo vigente alla data in cui viene accettata la dichiarazione di importazione definitiva, eventualmente inferiore a quello da applicare alla data dello sdoganamento, si giustifica in considerazione delle previsioni commerciali dell'operatore interessato e della influenza già in concreto esercitata, sul mercato interno, dai prodotti dichiarati per l'importazione definitiva.
3. Deve invece, in ogni caso, escludersi la possibilità di prendere in considerazione i prelievi vigenti nel periodo che intercorre fra la data di accettazione della dichiarazione d'importazione definitiva e quella di sdoganamento della merce: ogni operatore interessato potrebbe altrimenti scegliere il prelievo più favorevole e sottrarsi alla tassazione.
4. La soluzione proposta quanto alla prima questione rende superata la richiesta d'interpretazione della raccomandazione 25 maggio 1962, richiesta che dovrebbe comunque essere ritenuta inammissibile, e quindi irricevibile, in ragione del carattere non vincolante di un atto del genere. La circostanza che il procedimento ex art. 177 ha lo scopo di consentire la definizione di una controversia mette in evidenza quale sia la portata da attribuire al termine «atti» contemplato alla lettera b) della norma. Non si può, d'altronde, assumere che una declaratoria di irricevibilità presupponga una valutazione sulla rilevanza della questione in quanto l'inidoneità della raccomandazione a costituire oggetto d'interpretazione esclude la necessità stessa di un giudizio su questo punto. Né la ricevibilità può ammettersi in ragione dell'utilità che il giudice nazionale potrebbe trarre dall'interpretazione di una raccomandazione, in quanto tale giudice sarebbe comunque tenuto ad applicare la norma di diritto interno secondo un'interpretazione riservata alla sua competenza esclusiva, sia esso o meno conforme all'esatta interpretazione della raccomandazione.
L'attore nella causa principale (rappresentato dall'avv. Nicola Catalano, del foro di Roma), il governo italiano (rappresentato dall'avvocato dello Stato dott. Arturo Marzano) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal suo consigliere giuridico dott. Giuliano Marenco, in qualità d'agente) hanno presentato le loro osservazioni orali nell'udienza dell'8 aprile 1976.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 26 maggio 1976.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 31 ottobre 1975, pervenuta in cancelleria il 25 novembre successivo, il tribunale di Genova ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, talune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della nozione di «giorno dell'importazione» per la determinazione del prelievo da applicare ai cereali, ai sensi degli artt. 17 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU del 20 aprile 1962, pag. 933) e 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 (GU del 19 giugno 1967, pag. 2269).
punto 2
Le suddette questioni sono state sollevate nel corso di una causa relativa alla fissazione dell'aliquota del prelievo concessa ad un importatore di granoturco, avendo questi fatto sdoganare la merce a più riprese. Poiché, nel frattempo, i prelievi comunitari avevano subito delle variazioni, l'attore nella causa principale chiedeva, nelle varie domande di sdoganamento, ed otteneva, l'applicazione dell'aliquota di prelievo vigente il giorno di presentazione delle singole domande, qualora essa fosse più favorevole di quella in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'importazione ovvero il giorno della presentazione di una precedente domanda di estrazione. In seguito ad un controllo, l'amministrazione convenuta nella causa principale ingiungeva all'importatore il pagamento di una somma supplementare a titolo di prelievo.
punto 3
Con la prima questione, si chiede alla Corte d'interpretare l'art. 17 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, e l'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, nella parte in cui essi dispongono che «il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione», al fine di chiarire:
a) se per «giorno dell'importazione» deve intendersi il giorno di presentazione da parte dell'importatore, o di accettazione da parte della dogana, della dichiarazione di importazione della merce, ovvero il giorno in cui la merce viene lasciata alla libera disponibilità dell'importatore dopo esaurite le operazioni di sdoganamento della merce stessa;
b) se, nell'ipotesi in cui una partita di merce venga sdoganata a più riprese, debba intendersi per «giorno dell'importazione» quello dello sdoganamento di ogni singolo quantitativo di merce, o quello in cui avviene lo sdoganamento del primo ovvero dell'ultimo quantitativo della stessa partita di merce;
c) se, nell'ipotesi in cui intervengano variazioni nella misura del prelievo fra la data di presentazione o accettazione della dichiarazione di importazione e la data dello sdoganamento della merce, possa trovare applicazione il prelievo inferiore fra quelli vigenti nelle due date suddette, o anche quello, in ipotesi ancora inferiore, in vigore in una data intermedia fra le altre due.
Con la seconda questione si chiede l'interpretazione della raccomandazione della Commissione CEE diretta agli Stati membri in data 25 maggio 1962, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29 giugno 1962, al fine di chiarire se tale raccomandazione, avente per oggetto i dazi doganali, possa trovare applicazione anche in materia di prelievi comunitari.
punto 4
Le autorità competenti in materia di applicazione dei prelievi, che si tratti dell'amministrazione doganale o dell'ente d'intervento, non possono prorogare la fissazione della relativa aliquota oltre la data contemplata dalle disposizioni dei due suddetti regolamenti. Tale data è quella in cui gli uffici doganali abbiano accettato la dichiarazione mediante la quale l'importatore manifesta la propria volontà d'immettere la merce in consumo. Detta accettazione non può intervenire finché le merci non siano giunte nel luogo indicato dalla dogana per effettuare l'operazione di sdoganamento, e finché non siano stati presentati i documenti necessari per l'immissione della merce in consumo.
punto 5
Il prelievo agricolo ha lo scopo di compensare la differenza fra il prezzo vigente sul mercato mondiale ed il più elevato prezzo comunitario. Questo è principalmente destinato a proteggere e stabilizzare il mercato comunitario, evitando fra l'altro le ripercussioni, nell'ambito della Comunità, delle variazioni dei prezzi del mercato mondiale.
punto 6
L'aumento dei prezzi sul mercato mondiale (e la conseguente diminuzione del prelievo) in epoca successiva alla data di accettazione, da parte della dogana, della dichiarazione d'importazione non deve quindi influire sulla determinazione dell'aliquota del prelievo, che, in via di principio, viene fissata in funzione del prezzo d'acquisto delle merci. Qualora si ammettesse, perciò, che le autorità competenti possano prorogare la data da prendere in considerazione per fissare il prelievo, il relativo sistema rischierebbe di risolversi a danno dei prodotti comunitari.
punto 7
La questione va quindi risolta nel senso che il «giorno dell'importazione» contemplato dall'art. 17 del regolamento n. 19 e dall'art. 15 del regolamento n. 120/67 è quello in cui la dichiarazione d'importazione della merce viene accettata dagli uffici doganali.
punto 8
Per i motivi sopra esposti, la raccomandazione della Commissione 25 maggio 1962, «relativa alla data da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota del dazio doganale applicabile alle merci dichiarate per l'immissione in consumo», non può applicarsi ai prelievi.
punto 9
Se avesse, per contro, inteso raccomandare tale applicazione, la Commissione l'avrebbe fatto espressamente, visto che il provvedimento in questione è stato adottato oltre un mese dopo la pubblicazione del regolamento n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, regolamento il quale stabilisce, all'art. 17, che il prelievo da riscuotere «è quello applicabile nel giorno dell'importazione».
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 10
Le spese sostenute dalla Repubblica italiana e dalla Commissione delle CC.EE., che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunale di Genova con ordinanza 31 ottobre 1975, afferma per diritto:
1o Il «giorno dell'importazione» contemplato dall'art. 17 del regolamento n. 19 e dall'art. 15 del regolamento n. 120/67 è quello in cui la dichiarazione d'importazione della merce viene accettata dagli uffici doganali.
2o Per i motivi sopra esposti, la raccomandazione della Commissione 25 maggio 1962, «relativa alla data da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota del dazio doganale applicabile alle merci dichiarate per l'immissione in consumo», non può applicarsi ai prelievi.
Firme
Lecourt
Kutscher
O'Keeffe
Mertens de Wilmars
Pescatore
Sørensen
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 giugno 1976.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt