Sez. 2, Sentenza n. 9825 del 11/11/1996 (Rv. 500459 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Contratti con prestazioni corrispettive - Eccezione di inesatto adempimento - Onere probatorio - Incombenza sul contenuto.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora il convenuto contesti l'esattezza dell'adempimento della controparte, spetta al medesimo dimostrare la differenza tra ciò che è stato prestato e ciò che era dovuto, non potendosi far gravare sull'attore - che ha l'onere di dimostrare il proprio adempimento - anche la prova di aver adempiuto esattamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)