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Sez. 2, Sentenza n. 9825 del 11/11/1996 (Rv. 500459 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Contratti con prestazioni corrispettive - Eccezione di inesatto adempimento - Onere probatorio - Incombenza sul contenuto.
Stato
decisa il 1996-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500459-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora il convenuto contesti l'esattezza dell'adempimento della controparte, spetta al medesimo dimostrare la differenza tra ciò che è stato prestato e ciò che era dovuto, non potendosi far gravare sull'attore - che ha l'onere di dimostrare il proprio adempimento - anche la prova di aver adempiuto esattamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)