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Sez. 3, Sentenza n. 1457 del 10/02/2000 (Rv. 533684 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Onere della prova dell'inadempimento assoluto o relativo - Riparto - Differenze - Criteri.
Stato
decisa il 2000-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533684-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Nel giudizio di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, qualora il convenuto sollevi eccezione d'inadempimento, per stabilire il riparto dell'onere della prova occorre distinguere: a) se il convenuto eccepisca l'integrale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'attore ("exceptio inadimpleti contractus"), quest'ultimo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto; b) se, invece, il convenuto si limiti ad eccepire un inadempimento soltanto parziale ("exceptio non rite adimpleti contractus"), è l'eccipiente stesso che ha l'onere di dimostrare l'inesattezza dell'altrui adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)