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Sez. 2, Sentenza n. 5306 del 29/05/1998 (Rv. 515909 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Contratti con prestazioni corrispettive - Eccezione di inadempimento - Conseguenze - In tema di onere probatorio - Incombenza sull'eccipiente.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515909-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Nei contratti con prestazioni corrispettive qualora il convenuto con azione di risoluzione eccepisca l'inadempimento dell'attore ("inadimpleti non est adimplendum") spetta a quest'ultimo la prova del proprio adempimento o della non ancora maturata esigibilità di questo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)