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Sez. 3, Sentenza n. 2646 del 22/06/1977 (Rv. 386327 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - REATO - ESTINZIONE - POTERI DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE CIVILE.*
Stato
decisa il 1977-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386327-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - REATO - ESTINZIONE - POTERI DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE CIVILE.*

Il giudice civile, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, ha il potere di accertare se il fatto illecito, posto a fondamento della domanda risarcitoria, configuri o meno gli estremi di un reato, qualora ne sia intervenuta una causa estintiva; la Estinzione del reato infatti fa salve le obbligazioni civili dallo stesso derivanti. (V 1022/75, mass n 374425; (V 3586/71, mass n 355288).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 198 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)