Sez. 5, Sentenza n. 6771 del 19/03/2010 (Rv. 612215 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica anteriori all'1 gennaio 2000 - Immediata efficacia - Conseguenze - Recupero dell'imposta maturata sulla scorta delle nuove rendite - Possibilità - Automatica applicazione anche di sanzioni ed interessi - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente all'1 gennaio 2000 (data dalla quale l'efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ex art. 74, comma primo, della legge n. 342 del 2000), in quanto dotati di immediata efficacia anche se non comunicati o notificati al contribuente, consentono il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta, ma non l'applicazione di interessi e sanzioni, la cui irrogazione - come si desume dall'art. 74, comma secondo, e dai principi generali in tema di sanzioni tributarie, previsti dal d.lgs. n. 472 del 1997 - richiede la prova dell'effettiva conoscenza degli atti attributivi o modificativi della rendita medesima, non essendo sufficiente, a tal fine, la conoscenza legale derivante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)