Sez. 3, Sentenza n. 1788 del 02/03/1985 (Rv. 439733 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE - PREVENTIVA CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE - PREVENTIVA CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - IRRILEVANZA.*
Poiché il regime delle locazioni di immobili urbani e quello della trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale hanno ambiti di operatività distinti ed autonomi (salve le ipotesi, eccezionali e tassative, in cui la disciplina del rapporto privatistico si presenti strettamente ed inscindibilmente connessa con quella di natura pubblicistica), qualora il locatore richieda, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978, il rilascio dell'immobile locato adducendo la necessità di destinarlo ad uno degli Usi indicati dalla suddetta norma, non assume rilievo la circostanza che per l'eventuale mutamento di destinazione occorra un provvedimento amministrativo concessorio, secondo le Disposizioni degli artt. 1 e segg. della legge n. 10 del 1977. (V 6287/82, mass n 423947; (V 3720/81, mass n 414357).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)