Sez. L, Sentenza n. 7042 del 26/08/1987 (Rv. 455212 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RILEVANZA DI PREGRESSI COMPORTAMENTI DEL LAVORATORE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RILEVANZA DI PREGRESSI COMPORTAMENTI DEL LAVORATORE - LIMITI.*
Il recesso per giusta causa è adottabile allorché le mancanze (espressione propria del licenziamento disciplinare) ascritte al lavoratore non consentono la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto, tenendo conto anche dei comportamenti del lavoratore anteriori a quello contestato, che possono venire in considerazione non come ulteriori cause autonome di recesso ma come circostanze confermative della Mancanza contestata, contribuendo ad una più adeguata valutazione - sotto il profilo psicologico e con riguardo alla personalità del lavoratore - del fatto contestato, al fine di apprezzarne la gravità ed il rapporto di proporzionalità con il provvedimento sanzionatorio. (V 4336/85, mass n 441797).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)