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Sez. L, Sentenza n. 7042 del 26/08/1987 (Rv. 455212 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RILEVANZA DI PREGRESSI COMPORTAMENTI DEL LAVORATORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455212-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RILEVANZA DI PREGRESSI COMPORTAMENTI DEL LAVORATORE - LIMITI.*

Il recesso per giusta causa è adottabile allorché le mancanze (espressione propria del licenziamento disciplinare) ascritte al lavoratore non consentono la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto, tenendo conto anche dei comportamenti del lavoratore anteriori a quello contestato, che possono venire in considerazione non come ulteriori cause autonome di recesso ma come circostanze confermative della Mancanza contestata, contribuendo ad una più adeguata valutazione - sotto il profilo psicologico e con riguardo alla personalità del lavoratore - del fatto contestato, al fine di apprezzarne la gravità ed il rapporto di proporzionalità con il provvedimento sanzionatorio. (V 4336/85, mass n 441797).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)