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Sez. L, Sentenza n. 4728 del 10/11/1989 (Rv. 464137 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE - CRITERI - FATTO COSTITUENTE REATO CONTRO IL PATRIMONIO - LIEVE ENTITÀ PENALE - RILEVANTE GRAVITÀ SUL RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464137-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE - CRITERI - FATTO COSTITUENTE REATO CONTRO IL PATRIMONIO - LIEVE ENTITÀ PENALE - RILEVANTE GRAVITÀ SUL RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*

La valutazione del fatto del dipendente, al fine di stabilire se esso integri, o meno, una giusta causa di licenziamento, deve essere compiuta tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro ed il lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione. Pertanto un fatto costituente reato contro il patrimonio, ancorché sia di lieve entità alla stregua della generale norma penalistica, può essere considerato di rilevante gravità nel diverso ambito del rapporto di lavoro, tenuto conto della natura del fatto (in ragione delle esigenze di organizzazione e della relativa disciplina), della sua sintomaticità (in relazione all'impossibilità per l'azienda di apprestare sicure difese idonee ad impedire furti o, comunque, manomissione di materiali aziendali) e delle finalità (volte a prevenire danni anche gravi sotto il profilo patrimoniale) della regola violata. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto sussistere la giusta causa di licenziamento in un'ipotesi in cui il lavoratore aveva abusivamente tentato di portare fuori dallo stabilimento, cui era addetto, un telo di plastica di modesto valore economico). (V 7042/87, mass n 455212; (Conf 5718/86, mass n 448190).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)