Sez. L, Sentenza n. 4336 del 23/07/1985 (Rv. 441797 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RILEVANZA DI PREGRESSI COMPORTAMENTI DEL LAVORATORE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RILEVANZA DI PREGRESSI COMPORTAMENTI DEL LAVORATORE - LIMITI.*
In tema di licenziamento individuale, il principio della immutabilità della giusta causa contestata e la disposizione dello ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (sulla impossibilità di tener conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione) non precludono la valutazione di pregressi comportamenti del lavoratore, non però come ulteriori cause autonome di licenziamento ma come circostanze confermative del fatto contestato, in quanto in tali limiti la valutazione dei fatti pregressi contribuisce ad una più adeguata ricostruzione - sotto il profilo psicologico e con riguardo alla personalità del lavoratore - del fatto contestato, al fine di apprezzarne la gravità ed il rapporto di proporzionalità con il provvedimento sanzionatorio. (V 2697/84, mass n 434740; (V 5368/81, mass n 416087).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)