Sez. L, Sentenza n. 11932 del 26/06/2004 (Rv. 573937 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Responsabilità risarcitoria ex art. 2087 cod. civ. - Natura contrattuale - Conseguenze - Onere probatorio incombente rispettivamente sul datore di lavoro e sul lavoratore - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
Stante la natura contrattuale della responsabilità di cui all'art. 2087 cod. civ., spetta all'imprenditore la prova di aver adottato nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei medesimi, ma l'oggetto della prova è necessariamente correlato alla identificazione delle modalità del fatto e presuppone, in relazione ad esse, l'accertamento delle cause che lo hanno determinato, cause che devono essere provate dal lavoratore. Tra le misure da apprestare non rientra la diminuzione del carico lavorativo del dipendente, quando non vi sia la prova della eccessività quantitativa o qualitativa delle prestazioni richieste. (Nella specie, il lavoratore, addetto al prelievo di campioni da analizzare, era rimasto leso in un sinistro stradale, occorso in occasione di una trasferta per motivi di lavoro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'impiego di un solo dipendente invece di due, come d'uso in precedenza, avesse avuto incidenza causale sulla determinazione del sinistro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)