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Sez. L, Sentenza n. 6377 del 19/04/2003 (Rv. 562369 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Limiti - Dolo del lavoratore o suo rischio elettivo - Esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Idoneità - Colpa del lavoratore - Rilevanza ai fini dell'interruzione del nesso causale - Esclusione - Concorso o cooperazione colposa - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562369-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO

La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 cod. civ., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori; tale responsabilità è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da un'attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è in sè idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ed il concorso o la cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del danno non eliminano la responsabilità del datore di lavoro, ma ne riducono soltanto la quantificazione in misura proporzionale. (Nel caso di specie, un lavoratore aveva subito un infortunio tentando di ripulire i rulli di una macchina impastatrice, in uso da quello stesso giorno, mentre la macchina era in moto. La S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro, ritenendo che non si fosse adeguatamente indagato, né dato conto di ciò in motivazione, circa l'avvenuta osservanza da parte del datore di lavoro delle normative di sicurezza, che prevedono specifici obblighi di informazione verso i lavoratori, nonché in merito alla rilevanza causale della mancata apposizione sulla macchina di una apposita griglia di protezione, posta in opera dal giorno successivo all'incidente, e sul determinismo causale del comportamento colposo del lavoratore nella provocazione dell'infortunio, da solo o in concorso con la condotta colposa del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)