Sez. L, Sentenza n. 1331 del 17/02/1999 (Rv. 523296 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Doveri dell'imprenditore - Prevenzione e vigilanza - Infortunio causato da colpa del lavoratore - Responsabilità dell'imprenditore - Configurabilità - Limiti - Fattispecie relativa pericolosa ed impropria operazione da parte del lavoratore.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
Poiché gli obblighi che l'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro in tema di tutela delle condizioni di lavoro si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento della prestazione, ai comportamenti necessari per prevenire possibili incidenti, per cui non è sufficiente il semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale, tuttavia l'imprenditore è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che non aveva motivato sull'incidenza, nella causazione dell'infortunio, del comportamento del lavoratore addetto al carico e scarico dei materiali ed alla manutenzione dei mezzi di trasporto, il quale, nel tentativo di rimuovere un cavo elettrico rimasto incagliato nello stabilizzatore del camion, aveva inserito la mano nello stabilizzatore stesso senza accertarsi che il manovratore fermasse il mezzo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)