Sez. L, Sentenza n. 3457 del 24/03/1995 (Rv. 491387 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Funzione - Regola di giudizio determinata dallo "ius superveniens" - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Fattispecie relativa all'applicazione dell'art. 11, comma ventiduesimo, legge n. 537 del 1993 nel testo risultante dalla sentenza costituzionale n. 240 del 1994.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
I principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione, soprattutto quello che impone che la funzione giurisdizionale di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse, impediscono di rilevare d'ufficio regole di giudizio determinate dallo "ius superveniens" (norme retroattive e sentenze della Corte costituzionale) nel caso concernano un aspetto o un profilo della disposizione applicata che non sia stato in alcun modo investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità . (Nella specie, concernente l'applicazione dell'art. 11, comma ventiduesimo, della legge n. 537 del 1993, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, la S.C. ha ritenuto che nella "questione" individuata dal motivo di ricorso dell'I.N.P.S. fosse compresa, almeno indirettamente, quella dell'esistenza di limiti e condizioni, in particolare reddituali, per il riconoscimento del diritto alla cd. cristallizzazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)