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Sez. U, Sentenza n. 1368 del 07/02/1992 (Rv. 475624 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Minore infrasedicenne - Azione promossa dal genitore esercente la potestà dei genitori - Declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 274 primo comma cod. civ. - Sopravvenienza in sede di legittimità - Ininfluenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475624-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione

Nel giudizio per l'ammissibilità dell'azione promossa dal genitore esercente la potestà per la dichiarazione della paternità o maternità naturale del minore infrasedicenne, la sopravvenienza, in sede di legittimità, della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 274 primo comma cod. civ. nella parte in cui non prevede il positivo riscontro della rispondenza di detta azione all'interesse del minore stesso (sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 1990), resta ininfluente, qualora il ricorso per cassazione non metta in discussione quella rispondenza, considerato che l'art.136 della Costituzione, circa gli effetti della dichiarazione d'incostituzionalità della norma di legge, va coordinato con il principio generale secondo cui la funzione giurisdizionale di legittimità è esercitata con limitato riguardo alle questioni sollevate con il ricorso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)