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Sez. 1, Sentenza n. 6541 del 19/05/2000 (Rv. 536718 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Regole di giudizio determinate dallo "ius superveniens" relative a profilo della disposizione applicata non investito dai motivi del ricorso - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fattispecie relativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 66/1999 sul fallimento del socio.
Stato
decisa il 2000-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536718-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

I principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione, soprattutto quello che impone che la funzione giurisdizionale di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse, impediscono di rilevare d'ufficio, a seguito di segnalazione mediante memoria difensiva ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., regole di giudizio determinate dallo "ius superveniens" (norme retroattive e sentenze della Corte Costituzionale) nel caso concernano un profilo della disposizione applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità. (Nella specie, concernente l'applicazione dell'art. 147, primo e secondo comma Legge Fall., come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.66 del 1999, la S.C. ha ritenuto che nella "questione" individuata dal motivo di ricorso - doversi individuare il presupposto della estensione del fallimento della società all'ex socio illimitatamente responsabile nell'esistenza di una situazione di dissesto all'epoca del recesso - non fosse compresa quella dei limiti temporali entro cui può essere dichiarato il fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge Falliment. art. 147 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)