Sez. L, Sentenza n. 11108 del 17/11/1990 (Rv. 469788 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE ALLA STREGUA DEL REGOLAMENTO DELLA BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE ALLA STREGUA DEL REGOLAMENTO DELLA BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle clausole di un contratto collettivo di diritto comune e di altri Atti di natura negoziale, come il regolamento per il personale della banca nazionale delle comunicazioni, è censurabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione della regola legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, in particolare, che, alla stregua degli artt. 10 e 12 del C.C.n.L. 17 febbraio 1983 nonché dell'art. 10 del regolamento interno, le operazioni di "contazione, cernita ed ammazzettamento" delle Banconote rientrassero fra i compiti del cassiere solo se complementari e strettamente connesse alle operazioni di consegna ed incasso dei valori). (V 2894/90, mass n 466482; (V 828/90, mass n 465178).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)