Sez. L, Sentenza n. 2894 del 06/04/1990 (Rv. 466482 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'ESTRANEITÀ DI DETERMINATE MANSIONI ALLA QUALIFICA DEL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE A SANZIONE DISCIPLINARE PER RIFIUTO DI MANSIONI INFERIORI A QUELLA DELLA QUALIFICA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'ESTRANEITÀ DI DETERMINATE MANSIONI ALLA QUALIFICA DEL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE A SANZIONE DISCIPLINARE PER RIFIUTO DI MANSIONI INFERIORI A QUELLA DELLA QUALIFICA.*
L'accertamento del giudice del merito circa l'estraneità di determinate mansioni alla qualifica del lavoratore (con la conseguente illegittimità della sanzione disciplinare inflittagli per il rifiuto di esecuzione delle medesime) integra un giudizio di fatto, che è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva (di diritto comune) in tema di mansioni e qualifiche. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto l'illegittimità della sanzione del rimprovero scritto irrogato ad operai elettricisti provetti, inquadrati in categoria b/z, che si erano rifiuti di collaborare in operazioni di carico e scarico di materiali). (V 3584/87, mass n 452540).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)