Sez. U, Sentenza n. 4120 del 01/07/1980 (Rv. 408021 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA RELATIVA DECISIONE DEL CSM - SOPRAVVENUTO COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL MAGISTRATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA RELATIVA DECISIONE DEL CSM - SOPRAVVENUTO COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL MAGISTRATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta di un magistrato, che intervenga nelle more del giudizio di Cassazione, da questi promosso contro la decisione della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, che gli abbia inflitto la sanzione della rimozione, determina l'inammissibilita del ricorso medesimo, per sopravvenuto difetto d'interesse, tenuto conto che quel collocamento a riposo e le posizioni soggettive con esso acquisite non possono essere caducati o modificati per effetto di una successiva pronuncia della suprema Corte, ancorche sia stata precedentemente disposta in via cautelare la sospensione dello incolpato dalle funzioni, e che il potere disciplinare, rivolto a conseguire esigenze di funzionalita dell'ordinamento, non ha ragione di esplicarsi se non in costanza del rapporto di servizio.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)