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Sez. U, Sentenza n. 5251 del 18/10/1984 (Rv. 436978 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL MAGISTRATO - CONSEGUENTE DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AL RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLA PRONUNCIA RESA IN SEDE DISCIPLINARE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436978-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL MAGISTRATO - CONSEGUENTE DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AL RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLA PRONUNCIA RESA IN SEDE DISCIPLINARE - NECESSITÀ.*

Il collocamento a riposo del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, implicando il venir meno del rapporto d'impiego, e quindi del presupposto e delle finalità del potere disciplinare, e, correlativamente, dell'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio non importa il difetto di legittimazione al ricorso per Cassazione, ma consente l'ammissibilità del ricorso stesso ed impone la Cassazione senza rinvio della pronuncia che sia stata in precedenza resa dalla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, anche quando avvenga nella fase intermedia fra pronuncia della Sezione disciplinare e la notifica di essa. (V 975/83, mass n 425744; (V 4120/80, mass n 408021).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 31, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 695 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)