Sez. 6, Sentenza n. 25413 del 01/02/2007 Cc. (dep. 03/07/2007) Rv. 236847 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione esecutiva - Inosservanza delle regole relative alla disciplina della contumacia nel processo celebrato nello Stato richiedente - Ostatività all'estradizione - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione essa è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non ricorre quando sia dedotta inosservanza delle regole relative alla contumacia, la disciplina della quale, nell'ordinamento processuale dello Stato richiedente, testimonia, nella valutazione dei presupposti per l'estradizione, dell'esistenza della relativa garanzia, il cui rispetto può essere verificato e ottenuto in concreto dall'interessato nello svolgimento del processo penale a suo carico nel Paese in cui sia estradato. (Fattispecie relativa a estradizione verso la Repubblica di Romania)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)