Sez. 6, Sentenza n. 33703 del 24/06/2005 Cc. (dep. 14/09/2005) Rv. 232052 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni | Non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento - Processo contumaciale - Mancata, effettiva conoscenza da parte dell'imputato - Possibilità di impugnazione della sentenza - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni
Alla luce del novellato art. 111 Cost. e dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo modificato, in ossequio ai principi stabiliti dall'art. 3 del secondo protocollo addizionale della Convenzione europea di estradizione, dall'art.1, comma primo, lett. b), D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modif. in Legge 22 aprile 2005 n. 60, deve ritenersi contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento, ai fini della verifica delle condizioni richieste dall'art. 705 cod. proc. pen. per la decisione favorevole all'estradizione, lo svolgimento di un processo contumaciale nel quale all'imputato che non sia stato messo nelle condizioni di conoscerne effettivamente l'esistenza non sia più consentito di impugnare la sentenza definitiva. (Nella specie, pur affermando tale principio, la Corte ha tuttavia escluso che esso potesse dar luogo al rifiuto di un'estradizione richiesta dalla Bulgaria, atteso che la procedura penale bulgara consente al condannato in contumacia, qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento, di chiedere alla corte di cassazione l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)