Sez. 6, Sentenza n. 5909 del 12/02/2007 Cc. (dep. 13/02/2007) Rv. 235558 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione europea di estradizione del 1957 - Estradizione esecutiva - Persona giudicata in contumacia senza assistenza difensiva - Violazione del diritto di difesa - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Non costituisce violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, che è di ostacolo alla estradizione ai sensi dell'art. 705, secondo comma cod. proc. pen., il fatto che nei confronti del soggetto da estradare, sulla base della Convenzione europea di estradizione del 1957, sia stata pronunciata sentenza di condanna in contumacia senza alcuna garanzia di difesa, quando nell'ordinamento dello Stato richiedente sia prevista la possibilità della revisione del processo. (Fattispecie relativa ad estradizione esecutiva richiesta dal governo ungherese).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957, Tratt. Internaz. 17/03/1978 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)