Sez. 1, Sentenza n. 956 del 25/03/1969 (Rv. 339379 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONI SULLA VITA - MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI - RISOLUZIONE DI DIRITTO IN CASO DI MANCATO TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI PREMI SUCCESSIVI A QUELLI DEL PRIMO ANNO - DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART.1924, SECONDO COMMA, COD CIV - DEROGABILITA.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONI SULLA VITA - MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI - RISOLUZIONE DI DIRITTO IN CASO DI MANCATO TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI PREMI SUCCESSIVI A QUELLI DEL PRIMO ANNO - DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART.1924, SECONDO COMMA, COD CIV - DEROGABILITA.*
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art.1924 cod.civ., relativa alla risolubilita di diritto del contratto di Assicurazione nel caso in cui i premi successivi a quelli del primo anno non vengano pagati nel termine di venti giorni dalla loro scadenza, non e affatto inderogabile, essendo nello stesso articolo espressamente prevista l'eventualita che l'assicuratore, a favore del quale la norma e posta, ritenendo di suo interesse l'ulteriore mantenimento in vita del contratto, accordi un maggior 'termine di tolleranzĂ , onde mettere in grado l'assicurato di evitare, attraverso il tardivo pagamento, il duplice danno derivantegli - qualora, difettandone le condizioni, non possa ottenere il riscatto della Assicurazione o la riduzione della somma assicurata (art.1925) - dall'anticipata risoluzione del contratto sotto il profilo del mancato conseguimento dei benefici assicurativi e della perdita dei premi fino ad allora corrisposti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1924, Cod. Civ. art. 1925
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)