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Sez. 1, Sentenza n. 8558 del 20/10/1994 (Rv. 488165 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI | Possibilità di riattivazione automatica del rapporto - Pattuizione - Conseguenze - Risoluzione di diritto - Operatività - Termine.
Stato
decisa il 1994-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488165-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI

In tema di assicurazione sulla vita, nel caso in cui le parti, in deroga a quanto disposto dall'art. 1924, secondo comma, cod. civ., abbiano previsto la possibilità di riattivazione automatica del rapporto, entro sei mesi dalla scadenza del premio non pagato, verso pagamento dei premi arretrati e degli interessi legali, ovvero la possibilità di riattivazione dopo i sei mesi entro i due anni dall'indicata scadenza, subordinatamente all'accertamento da parte dell'assicuratore del buono stato di salute dell'assicurato, la risoluzione di diritto opera solo allo spirare di quest'ultimo termine, mentre con la riattivazione non si determina il sorgere di un nuovo contratto, ma riprende a spiegare effetti lo stesso rapporto che, in seguito all'omesso pagamento del premio, era venuto a trovarsi in una situazione di quiescenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1924

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)