Sez. 3, Sentenza n. 7026 del 23/05/2001 (Rv. 546918 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Nesso di causalità tra danno e comportamento cagionante il medesimo - Fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno - Configurabilità - Conseguenze - Onere della prova incombente sull'attore.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della relativa prova incombe sull'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)