Sez. L, Sentenza n. 1886 del 18/02/2000 (Rv. 534115 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità ex art. 2087 cod. civ - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio incombente rispettivamente sul lavoratore e sul datore di lavoro - Oggetto - Ricomprensione nell'ambito dell'onere probatorio a carico del lavoratore dell'indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva - in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento - tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute l'onere di provare esclusivamente l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro per il sinistro subito da una dipendente sul principale rilievo che la prova offerta dalla lavoratrice sulla sussistenza dei tre suindicati elementi, ancorché sfornita dell'indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, era sufficiente per presumere, anche sotto il profilo soggettivo, la responsabilità in argomento, mentre era onere del datore di lavoro di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)