Sez. L, Sentenza n. 9856 del 06/07/2002 (Rv. 555604 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità ex art. 2087 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio incombente rispettivamente sul lavoratore e sul datore di lavoro - Oggetto - Ricomprensione nell'ambito dell'onere probatorio a carico del lavoratore dell'indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva - in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento - tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra, in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che l'evento dannoso - consistente in un infortunio subito dal lavoratore nei locali del datore di lavoro a causa dell'improvviso crollo di una parte della controsoffittatura metallica, con postumi invalidanti per i quali l'INAIL aveva riconosciuto una rendita commisurata al 22 per cento della riduzione della capacità lavorativa - era stato occasionato dallo svolgimento dell'attività lavorativa e che tale evento era dipeso dalla nocività dell'ambiente di lavoro, aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per il danno patrimoniale differenziale e per il danno biologico, benché quest'ultimo non avesse adempiuto all'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)