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Sez. L, Sentenza n. 4931 del 16/05/1998 (Rv. 515514 - 01)

ARBITRATO - ARBITRAGGIO | Nozione - Portata e limiti del potere conferito all'arbitratore - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa all'accertamento della natura ed estensione dei poteri attribuiti alla commissione paritetica nazionale dal C.C.N.L. per i dipendenti ENEL.
Stato
decisa il 1998-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515514-01

ARBITRATO - ARBITRAGGIO

Nell'arbitraggio le parti demandano al terzo arbitratore la determinazione, in loro sostituzione, di uno o più elementi di un contratto concluso ma incompleto; in mancanza di espressa qualificazione, da parte dei contraenti, del tipo di arbitraggio voluto, l'interpretazione del contenuto e dell'estensione dei poteri dell'arbitratore spetta al giudice di merito la cui pronunzia in proposito non è censurabile in sede di legittimità se conforme alle regole legali di ermeneutica e sorretta da motivazione immune da vizi. (Nella specie, in relazione alla natura ed estensione dei poteri della Commissione paritetica nazionale operante in base al CCNL per i dipendenti ENEL, al S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un'ipotesi di arbitraggio rimesso all'"arbitrium merum" del terzo - come tale impugnabile solo per malafede di quest'ultimo -, ravvisando invece un'ipotesi di arbitraggio rimesso all'"arbitrium boni viri" dell'arbitratore, sia per la previsione di una preventiva istruzione e di una procedura di reclamo, sia per l'impossibilità che le determinazioni della Commissione si sottraggano al regime di annullabilità di rinunzia e transazioni ex art. 2113 cod. civ., in materia di diritti indisponibili quale il diritto alla qualifica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)