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Sez. 3, Sentenza n. 2738 del 22/12/1970 (Rv. 349206 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - PERIZIA CONTRATTUALE- DIFFERENZA - PERSONA DESIGNATA - NECESSITA DI PARTICOLARI COGNIZIONI TECNICHE - NELL'ARBITRATO IRRITUALE - INSUSSISTENZA - NELLA PERIZIA CONTRATTUALE - SUSSISTENZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1970-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349206-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - PERIZIA CONTRATTUALE- DIFFERENZA - PERSONA DESIGNATA - NECESSITA DI PARTICOLARI COGNIZIONI TECNICHE - NELL'ARBITRATO IRRITUALE - INSUSSISTENZA - NELLA PERIZIA CONTRATTUALE - SUSSISTENZA - EFFETTI.*

Nell'arbitraggio le parti demandano ad un terzo, a prescindere dalle sue particolari cognizioni tecniche, la Determinazione, in loro sostituzione, del contenuto di un contratto gia concluso, ma incompleto, per modo che l'arbitratore con la propria attivita volitiva ed autonoma concorre alla integrazione e formazione del contenuto del negozio. Si ha, invece, perizia contrattuale quando le parti devolvono ad un terzo, scelto per la sua particolare Competenza, la formulazione di un giudizio tecnico del quale le parti si impegnano preventivamente ad accettare il risultato. Mentre, quindi, nell'arbitraggio il ricorso a persona che sia dotata di nozioni specifiche in una determinata materia e soltanto eventuale, cio costituisce, invece, elemento essenziale della perizia contrattuale. Consegue che soltanto la Determinazione dell'arbitratore puo essere fatta con 'equo apprezzamentò (arbitrium boni viri) ed e soggetta ad impugnativa per manifesta iniquita od erroneita di giudizio. Il che va escluso per il perito contrattuale la cui Determinazione e sottratta ad ogni criterio discrezionale. (V 1438'70, mass n 347243 317'70, mass n 345190 2795'66, mass n 325325).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)