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Sez. 1, Sentenza n. 2795 del 24/11/1966 (Rv. 325325 - 01)

ARBITRATO - ARBITRAGGIO - NOZIONE - IMPUGNABILITA - LI- MITI DEL POTERE CONFERITO ALL'ARBITRATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325325-01

ARBITRATO - ARBITRAGGIO - NOZIONE - IMPUGNABILITA - LI- MITI DEL POTERE CONFERITO ALL'ARBITRATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Con l'arbitraggio le parti commettono al terzo arbitratore, talora in considerazione delle specifiche conoscenze tecniche del medesimo, l'incarico di determinare qualche elemento del negozio non definito di rettamente dalle parti, o inerente allo sviluppo successivo del rapporto. Dal fondamento negoziale dell'arbitraggio consegue che, eseguito il mandato, i punti composti dall'arbitratore devono ritenersi disciplinati come se il regolamento per essi risultante promanasse direttamente dai soggetti del rapportò consegue inoltre che detto regolamento e impugnabile solo con i mezzi che la legge sostantiva appresta contro i negozi nulli od annullabili e che contro l'operato dell'arbitratore non puo sollevarsi questione di Competenza, la quale e prospettabile soltanto in tema di arbitrato rituale che da luogo ad un procedimento giurisdizionale. La valutazione dell'estensione dei poteri conferiti al terzo arbitratore, implicando accertamenti in ordine alla comune volonta dei contraenti, rientra nei compiti del giudice di merito e sfugge al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione, se ricavata con corretta applicazione delle norme di ermeneutica.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)