Sez. 3, Sentenza n. 2193 del 20/07/1974 (Rv. 370566 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DEL CREDITORE - REQUISITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DEL CREDITORE - REQUISITI.*
Il creditore ha l'Obbligo di non aggravare il danno cagionatogli dal debitore (art 1227 cod civ). per l'applicazione di tale disposizione, nelle due ipotesi della diminuzione e dell'esclusione del risarcimento, e richiesto il concorso del fatto colposo del creditore, costituito dalla diretta partecipazione, con efficacia causale o concausale, alla produzione dell'evento, e del mancato uso di quel minimo di diligenza ordinaria che avrebbe potuto impedire o almeno limitare il danno. (V 2826'73, mass n 366396).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)